Titolo I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA 2
Titolo II SCOPI – FUNZIONI 2
Titolo III SOCI 3
Titolo IV ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE 3
– Capo I L’Assemblea dei Soci 3
– Capo II Il Consiglio di Reggenza 4
– Capo III Il Reggente ed il Vice Reggente 6
– Capo IV Il Segretario e il Tesoriere 6
– Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti 6
Titolo V PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI 6
Titolo VI AUTONOMIA DELLA SOTTOSEZIONE 7
Titolo VII CONTROVERSIE 7
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI 8
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ART. 1
È costituita l’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Isola del Gran Sasso d’Italia – Sottosezione di Pietracamela”- (abbreviato in C.A.I. Sezione di Isola del Gran Sasso d’Italia – Sottosezione di Pietracamela), con sede in Pietracamela. È struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto allo Statuto Generale ed al Regolamento Generale del C.A.I. I membri dell’Associazione sono di diritto Soci del C.A.I. Essa ha durata illimitata. L’Associazione costituitasi nell’anno 2009 è soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura un’autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta alla Sezione CAI di Isola del Gran Sasso d’Italia. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 2
L’Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.
TITOLO II – SCOPI E FUNZIONI
ART. 3
L’Associazione ha per scopo di:
• promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;
• promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna;
• tutelare gli interessi generali dell’alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l’alpinismo ed in particolare della tutela dell’ambiente montano e naturale;
• promuovere la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, l’escursionismo e la speleologia;
• costruire, curare, mantenere in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere alpine;
• assumere e promuovere iniziative atte a perseguire la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale montano;
• promuovere attività culturali per la conoscenza storica ed antropologica del territorio montano;
• promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti e proiezioni;
• curare la biblioteca e l’archivio dell’Associazione;
• promuovere e sostenere, attraverso l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
• assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
ART. 4
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio di Reggenza e, nei casi d’urgenza, del Reggente.
TITOLO III – SOCI
ART. 5
Chiunque intenda divenire Socio, deve presentare domanda al Consiglio di Reggenza completa dei propri dati anagrafici, controfirmata da un Socio presentatore iscritto all’Associazione; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di loro la potestà. I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare Soci. Il Consiglio di Reggenza inoltrerà la documentazione al Consiglio Direttivo Sezionale che decide sull’ammissione con giudizio insindacabile.
ART. 6
I Soci sono tenuti a versare all’Associazione la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte nella misura che sarà stabilita anno per anno dall’Assemblea dei Soci Sezionale. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio di Reggenza; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote annuali arretrate. Il Socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
ART. 7
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Reggenza che le inoltrerà al Consiglio Direttivo Sezionale; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8
Sono organi dell’Associazione :
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di Reggenza;
• il Reggente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 9
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai Soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno un anno compiuto; per il conferimento delle cariche sono assunti come unici criteri di selezione l’idoneità e la disponibilità ad operare con prestazioni volontarie e gratuite svolte a favore dei Soci e di terzi, con professionalità ed un buon livello di competenza e di efficienza (art.VIII.II.1 del Regolamento Generale). Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall’art. VIII.II.3 del Regolamento Generale. L’elezione a membro del Consiglio di Reggenza o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salvo le limitazioni dell’Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.
CAPO I – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 10
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti; l’Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. Copia della convocazione dell’assemblea verrà inviata al Consiglio Direttivo Sezionale il quale può delegare propri rappresentanti ad intervenire come osservatori ai lavori.
L’Assemblea dei Soci:
• elegge i componenti degli organi dell’Associazione ed il Reggente della Sottosezione, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari dell’Associazione, con le modalità stabilite dall’ordinamento dell’Associazione, escluso il voto per corrispondenza.
• Approva annualmente, la relazione del Reggente ed i bilanci consuntivo e preventivo. • Delibera, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo Sezionale, l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
• delibera sulle modifiche del presente statuto;
• delibera sullo scioglimento dell’Associazione, stabilendone le modalità.
• delibera su ogni altra questione che venga inserita nell’ordine del giorno dal Consiglio di Reggenza o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno venticinque Soci.
• adotta l’ordinamento nazionale, regionale e Sezionale nella forma dello Statuto e del Regolamento.
ART. 11
L’Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie ogni qual volta il Consiglio di Reggenza lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure dai Soci maggiorenni nel numero minimo di un decimo di Soci dell’Associazione. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedita a tutti i Soci; nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della convocazione.
ART. 12
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto al voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di una delega. Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.
ART. 13
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessari, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento sull’Assemblea.
ART. 14
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto; sono esclusi dal computo le astensioni. Tuttavia le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statuarie, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono unicamente con votazione a scrutinio segreto.
CAPO II – IL CONSIGLIO DI REGGENZA
ART. 15
Il Consiglio di Reggenza è l’organo di gestione dell’Associazione; esso è composto di quattro componenti, più il Reggente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Nella prima riunione il Consiglio di Reggenza elegge nel suo seno un Vice Reggente, un Segretario ed un Tesoriere. Qualora l’incarico del Segretario o del Tesoriere non fosse accettato da nessuno dei consiglieri, l’incarico può essere affidato dal Consiglio ad un Socio dell’Associazione, in tal caso non ha diritto al voto.
ART. 16
Al Consiglio di Reggenza spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I. o dallo Statuto del Raggruppamento Regionale o dallo Statuto Sezionale e regolamento Sezionale di Isola del Gran Sasso d’Italia, in particolare:
• pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
• propone al Consiglio Direttivo Sezionale il calendario annuale delle escursioni della Sottosezione che verrà inserito nel calendario annuale Sezionale.
• redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
• convoca le assemblee dei Soci;
• autorizza il Reggente a firmare gli atti riguardanti l’Associazione;
• esprime un parere sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci;
• propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività;
• propone al Consiglio Direttivo Sezionale nominativi di Soci per cariche sociali o per commissioni regionali e interregionali;
• cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I., dello Statuto del Raggruppamento Regionale e dello Statuto Sezionale o regolamento Sezionale di Isola del Gran Sasso d’Italia;
ART. 17
Il Consiglio di Reggenza è convocato dal Reggente, o da chi ne fa le veci o dal consigliere anziano o, a richiesta, di almeno un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d’urgenza. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Reggenza e può far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.
ART. 18
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Reggente. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato e sottoscritti dal Reggente e dal verbalizzante.
ART. 19
Gli eletti durano in carica tre anni. Il Consigliere che senza giustificato motivo è assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, viene a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio di Reggenza venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l’Assemblea dei Soci per l’elezione di un nuovo Consiglio di Reggenza. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio di Reggenza, la convocazione dell’Assemblea dei Soci dovrà essere fatta nel termine di trenta giorni a cura del Collegio dei Revisori dei Conti o, in subordine, dal Presidente della Sezione.
CAPO III – IL REGGENTE ED IL VICE REGGENTE
ART. 20
Il Reggente è il legale rappresentante dell’Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:
• convoca l’Assemblea dei Soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Reggenza;
• presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale dell’Associazione;
• Rimette al Consiglio Direttivo Sezionale la relazione annuale del conto economico e patrimoniale della Sottosezione ed il relativo verbale della delibera assembleare.
• pone in atto le deliberazioni del Consiglio di Reggenza; Il Reggente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di Reggenza, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo, nella sua prima riunione. Il Reggente viene sostituito dal Vice Reggente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all’Associazione. Al Reggente dimissionario o che per qualsiasi causa viene a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti dei candidati a Reggente. Questo assume l’anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica. Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di un’Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni. Il candidato alla carica di Reggente al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a un anno completo.
CAPO IV – IL SEGRETARIO E TESORIERE
ART. 21
Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio di Reggenza e dà attuazione alle deliberazioni di quest’organo. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione. Il Consiglio di Reggenza in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, Soci con anzianità di iscrizione non inferiore a un anno sociale completo. Durano in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente.
ART. 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta l’anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio di Reggenza. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Reggenza e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio di Reggenza notizie sull’andamento delle operazioni sociali e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.
TITOLO V – PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – PATRIMONIO
ART. 24
Il patrimonio sociale è costituito:
• da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell’Associazione
; • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
ART. 25 ENTRATE
Le entrate sociali sono costituite:
• dalle quote d’ammissione;
• dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;
• da contributi di Enti Pubblici e Privati ricadenti nell’ambito territoriale a cui la Sottosezione fa riferimento;
• da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale. Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
ART. 26 ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 27 BILANCIO
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Reggenza redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Reggente e del Collegio dei Revisori dei Conti, va presentato all’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione.
ART. 28
Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
TITOLO VI – ORDINAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE
ART. 29
La Sottosezione è costituita a norma e con le procedure previste dallo Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dopo delibera del Consiglio Direttivo della Sezione che ne ratifica i regolamenti. La costituzione della Sottosezione è altresì approvata dal Raggruppamento Regionale Abruzzo (G.R.A.). La Sottosezione è autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio. Ha un proprio ordinamento conforme a quello della Sezione, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo Sezionale. I Soci della Sottosezione pagano quote uguali a quelle della Sezione. In caso di scioglimento della Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
TITOLO VII – CONTROVERSIE
ART. 30
Le controversie che dovessero insorgere fra Soci, o fra Soci ed organi dell’Associazione, o fra Soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra Sottosezione e la Sezione, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall’organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:
• Il Consiglio Direttivo Sezionale, integrato dai Revisori dei Conti Sezionale, per le controversie fra Soci o fra Soci ed organi direttivi dei gruppi;
• Il Collegio Regionale dei Probiviri in primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri in secondo grado, per le controversie fra Soci ed organi della Sezione, e fra la Sottosezione e la Sezione.
ART. 31
Avverso le deliberazioni degli organi dell’Associazione che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto Generale ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le loro successive modifiche e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile.
ART. 33
Il Presente Statuto riserva all’Associazione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.
ART. 34
L’adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio di Reggenza con propria delibera, da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Sezionale e l’atto costitutivo della nuova Sottosezione da parte del Consiglio Direttivo Regionale. Il su esteso testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione del Club Alpino Italiano di Isola del Gran Sasso d’Italia nella seduta del giorno 14 Novembre 2008.
Il Presidente della Sezione di Isola del Gran Sasso
Erardo Colantoni
IL reggente della S/Sezione di Pietracamela
Luca Mazzoleni